La Cassazione accoglie le richieste del Fisco, processo tributario da rifare per Piovan spa

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Santa Maria di Sala (Venezia). É stata la quinta sezione della Suprema Corte, presieduta dal giudice Aurelio Cappabianca ad accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro Piovan spa, assistita dal prof. avvocato Loris Tosi, dell’omonimo studio legale veneziano, con l’avvocato romano Giuseppe Marini.

La vicenda riguarda un avviso di rettifica della dichiarazione Irpeg ed Ilor relativa all’anno 2003. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato a Piovan l’indebita deduzione della somma di 519 mila euro per una perdita di valuta sul cambio dollaro / euro. Piovan – si legge in sentenza – “vantava nei confronti della controllata brasiliana Piovan Do Brasil un credito commerciale in dollari iscritto a bilancio per l’equivalente di euro 1.944.241”, credito a cui a cui aveva rinunciato “conferendolo alla controllata Piovan Do Brasil a titolo di sottoscrizione di un aumento di capitale, per effetto del quale Piovan spa raggiungeva il 99,9% del capitale di Piovan Do Brasil”. L’operazione aveva generato una perdita sul cambio di 519.687 derivante dalla “differenza – continua la sentenza – tra il valore storico del credito ed il valore corrente alla data del conferimento”.

Nel 2007 era stata la Commissione Tributaria Provinciale a rigettare il ricorso di Piovan contro le pretese del Fisco secondo cui “la perdita su cambio può essere dedotta solo se deriva dalla riscossione del credito e alla condizione che essa non trovi capienza nel fondo rischi appositamente istituito”. Una decisione ribaltata in secondo grado dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva parzialmente accolto il ricorso, considerando “legittima la deduzione della perdita su cambio considerato che essa aveva realizzato una sopravvenienza passiva quale “sopravvenuta insussistenza di una attività iscritta a bilancio deducibile ai sensi dell’art.66 (ora 101) comma secondo del d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917”.

Chiamata a pronunciarsi dal Fisco la Suprema Corte, con sentenza pubblicata lo scorso 18 ottobre, ha annullato la sentenza di appello per ultrapetizione. Secondo i giudici della Cassazione, infatti, il giudice di secondo grado ha accolto l’appello per un motivo diverso da quello dedotto dalla società nei motivi di impugnazione in quanto “l’Ufficio ha emesso l’atto impositivo sul rilievo della indeducibilità di un componente negativo del reddito di impresa, costituito dalla perdita su cambio, per insussistenza delle condizioni di deducibilità” e “la società ricorrente non ha contestato la natura della posta passiva recuperata dall’Ufficio ma ha dedotto l’erroneità della argomentazione dell’Ufficio”.

Invece la Commissione tributaria regionale “ha attribuito alla perdita su cambio, registrata come tale nella contabilità della società, la diversa natura di sopravvenienza passiva”, così modificando le pretese del Fisco e introducendo un motivo di censura non presente nei motivi di impugnazione”.

La parola torna ora alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che dovrà pronunciarsi nuovamente sulla questione.

Attiva dal 1964 nella produzione di macchine per l’industria della plastica, Piovan spa è un’azienda con 7 stabilimenti e oltre 70 distributori nel mondo. I suoi macchinari sono utilizzati nei più svariati settori per la produzione delle bottiglie Pet, della componentistica per automobili, per le soluzioni medicali fino alla produzione di fibre tessili.

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