La Corte Costituzionale si esprime sull’ambito di applicazione della normativa antimafia

0
588

Lo studio legale Ponti & Partners, nella persona del partner Luca De Pauli, ha discusso la questione innanzi ai giudici della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale, con sentenza depositata lo scorso 30.07.2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 67, comma 8, del codice delle leggi antimafia (di cui al d.lgs. n. 159 del 2011) laddove è prevista l’applicazione automatica dell’interdittiva antimafia anche nell’ipotesi della commissione di un reato non associativo (come la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all’art. 640-bis c.p.), e quindi del tutto avulso dai circuiti criminali mafiosi, a causa dell’intrinseca irragionevolezza che ciò determina.

Nel giudizio in cui la questione si era posta era domandato l’annullamento del provvedimento del prefetto di Udine, che aveva comunicato alla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la sussistenza delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all’art. 67 cod. antimafia, automaticamente ostative al conseguimento o al mantenimento di una serie di licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni per lo svolgimento di attività professionali o imprenditoriali.


L’effetto ostativo automatico discendeva, nella specie, dalla condanna, divenuta irrevocabile, per il reato di cui all’art. 640-bis c.p., “per aver il ricorrente posto in essere artifizi e raggiri al fine di conseguire fondi europei dell’importo di euro 42.000,00, facendo risultare lavori di ristrutturazione di un immobile per finalità di commercializzazione dell’acquacoltura regionale, in luogo della vera natura degli interventi, funzionali alla ristrutturazione di un immobile a uso abitativo nell’interesse dell’imputato e del suo nucleo familiare”.

Con ordinanza 26 maggio 2020, n. 238, il TAR per il Friuli-Venezia Giulia aveva, quindi, sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 67, comma 8, del d.lgs. n. 159 del 2011, censurando la violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., nonché degli artt. 25, 27, 38 e 41 Cost., anche in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, contestando specificamente l’ultimo periodo della norma, ove si prevede che gli effetti automaticamente interdittivi per l’ottenimento di provvedimenti ampliativi ovvero per l’esercizio di attività imprenditoriali conseguono anche alla condanna per il reato di cui all’art. 640-bis c.p.

La questione è stata accolta dalla Corte costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost., in base al seguente percorso argomentativo:

a) la comunicazione antimafia interdittiva, provvedimento di natura cautelare e preventiva, determina una particolare forma d’incapacità del destinatario, in riferimento ai rapporti giuridici con la pubblica amministrazione;

b) l’informazione antimafia prevista dall’art. 84, comma 3, del codice antimafia – da tenere distinta dalla comunicazione antimafia, disciplinata dal comma 2 dello stesso art. 84 – è necessaria per le pubbliche amministrazioni prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nel citato art. 67, il cui valore superi talune soglie, individuate dal successivo art. 91, comma 1;

c) tale provvedimento, oltre a quanto già previsto dalla comunicazione antimafia, “attesta la sussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o delle imprese, desumibili da una serie di elementi indicati dall’art. 84, comma 4, cod. antimafia, i quali sono oggetto di verifica da parte del prefetto”; tra gli elementi così indicati, precisa la Corte, “vi sono anche taluni provvedimenti penali per determinati reati ritenuti strumentali all’attività delle organizzazioni criminali, comunemente denominati ‘reati spia’, come, tra l’altro, le misure cautelari, il rinvio a giudizio o le condanne, anche non definitive, proprio per il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen.”;

d) gli effetti interdittivi della comunicazione antimafia conseguono in modo automatico, ai sensi della disposizione oggetto di censura, non solo all’applicazione di una misura di prevenzione, ma anche alle condanne definitive o non definitive, purché confermate in grado di appello, per taluni delitti ivi indicati, tra i quali anche quello ex art. 640-bis c.p.;

e) tuttavia, mentre gli altri delitti indicati dalla disposizione censurata “hanno una specifica valenza nel contrasto alla mafia”, presentando “in gran parte natura associativa” ovvero essendo caratterizzati da “una forma di organizzazione di base (come per il sequestro di persona ex art. 630 cod. pen)”, ovvero ancora richiedendo “condotte plurime (come per il traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 452- quaterdecies cod. pen.)”, per quanto concerne, invece, il reato di cui all’art. 640- bis c.p., ci si trova dinnanzi ad una fattispecie:

e1) che non ha natura associativa;

e2) che non richiede neppure la presenza di un’organizzazione volta alla commissione del reato;

e3) che presenta “una dimensione individuale, può riguardare anche condotte di minore rilievo – quale risulta essere quella del giudizio a quo – ed è punit[a] con pene più lievi (massimo edittale di sette anni), senza che vi siano tantomeno deroghe al regime processuale ordinario”;

e4) che, certamente, “può riscontrarsi anche nell’ambito delle attività della criminalità organizzata, allo stesso modo dei più gravi reati sopra esaminati”, ma che, purtuttavia, “ha ben altra portata e non costituisce, di per sé, un indice di appartenenza a un’organizzazione criminale”;

f) di conseguenza, osserva la Corte, “farne dipendere con rigida consequenzialità la ricordata incapacità giuridica ad avere rapporti con le pubbliche amministrazioni appare non proporzionato ai caratteri del reato e allo scopo di contrastare le attività della criminalità organizzata”;

g) risulta altresì violato l’art. 41 Cost., poiché l’estensione degli effetti interdittivi anche nelle ipotesi di condanna per il delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche “provoca danni irragionevolmente elevati alla libertà d’iniziativa economica, sia sul piano patrimoniale, sia della ‘reputazione’ imprenditoriale, specie per chi svolge attività lavorative e professionali in rapporto con la pubblica amministrazione”;

h) del resto, nel complessivo impianto del d.lgs. n. 159 del 2011, “già sono regolate, seppur in modo diverso, le medesime misure limitative della libertà economica di chi sia destinatario di provvedimenti relativi al reato di cui all’art. 640-bis cod. pen.”; in tale contesto, “la disposizione censurata s’inserisce in modo disarmonico”, pur dovendosi lasciare “intatto il rilievo che tale reato possiede come indice d’infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. antimafia”;

i) la Corte, infine, procede alla declaratoria di illegittimità costituzionale consequenziale dell’art. 24, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito in legge n. 132 del 2018, nella parte in cui ha inserito, nel testo dell’art. 67, comma 8, del codice antimafia, pure il reato previsto dall’art. 640, secondo comma, numero 1), c.p., che disciplina il delitto di truffa commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (o dell’Unione europea) e lo punisce con la reclusione da uno a cinque anni; secondo la Corte, simile previsione costituisce “una scelta ancora più sproporzionata ed eccessiva di quella riguardante l’art. 640- bis cod. pen.”; in proposito, la Corte precisa quanto segue:

i1) anche per la truffa ai danni dello Stato l’esigenza di prevenire l’infiltrazione mafiosa nel tessuto socio-economico rimane, comunque, coperta da altre previsioni legislative (vengono menzionati gli artt. 1, comma 1, lettera b, e 4 cod. antimafia, a norma dei quali potrebbe, in tali ipotesi, derivare l’adozione di una misura di prevenzione, con i conseguenti effetti interdittivi);

i2) anche per tale delitto, gli artt. 32-ter e 32-quater c.p. consentono di aggiungere alla pena principale quella accessoria dell’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; pena che, precisa la Corte, “ha effetti in parte sovrapponibili alle conseguenze interdittive di cui all’art. 67, commi 1 e 2, cod. antimafia”.

La questione è stata discussa davanti alla Corte Costituzionale nel corso della udienza tenutasi lo scorso 6 luglio (Presidente Coraggio e Giudice Relatore Giuliano Amato); la sentenza, molto precisa e accurata, presenta una approfondita ricostruzione dello strumentario giuridico antimafia vigente in Italia, i cui istituti – dagli effetti molto penetranti e gravosi per i destinatari – erano stati dunque estesi a sproposito a settori e a reati che nulla hanno a che fare con il fenomeno mafioso.

Lla Corte Costituzionale con la pronuncia qui richiamata ha individuato un punto di equilibrio e di ragionevolezza che il legislatore non potrà ignorare anche nel futuro, laddove ritenesse di intervenire nuovamente sul “codice antimafia” e sulla legislazione speciale in materia.

Scopri tutti gli incarichi: Luca De Pauli – Ponti & Partners;