La Corte respinge il ricorso di Gasparin Carlo v. Axel Srl

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Gasparin Carlo è stato rappresentato e difeso dall’avvocato Flaminio Maffettini. Axel Srl è stata difesa da Gabriele Pafundi e Franco Giunchi.

1.Con sentenza n. 408 del 2017, la Corte di appello di Venezia, definitivamente pronunziando nel giudizio di rinvio conseguente alla sentenza di questa Corte n. 8236 del 2016, ha respinto l’appello di Carlo Gasparin avverso la decisione del Tribunale di Tolmezzo che aveva ritenuto la legittimità del licenziamento intimato al ricorrente per giusta causa dalla società Axel s.r.l. con lettera del 27 giugno 2008. 1.1. In particolare, il giudice di secondo grado, adito in sede di rinvio, ha ritenuto di condividere l’iter motivazionale del primo giudice e, nell’effettuare un nuovo esame con riferimento ai profili oggettivi e fattuali dell’episodio oggetto di illecito disciplinare ascritto al lavoratore, come richiesto in sede di legittimità, ha ritenuto giustificata l’adozione della massima sanzione disciplinare nei confronti del ricorrente cui era stato contestato di aver eseguito, durante l’orario di lavoro, attività personali, allontanandosi dalla propria postazione di lavoro senza permesso ed utilizzando attrezzature cui non era stato preventivamente addestrato. 2. Per la cassazione della sentenza propone ricorso Carlo Gasparin, affidandolo a quattro motivi. 2.1. Resiste, con controricorso, Axel s.r.l. 2.3. Entrambe le parti hanno presentato memorie. 3. 11 Procuratore Generale, nella propria requisitoria, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in curo 4000,00 per compensi ed curo 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

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