Respinto il reclamo della USD Breno

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Nel contenzioso, la società USD Breno è affiancata dall’avvocato Andrea Scalco; la società US 1913 Seregno Calcio è difesa dall’avvocato Filippo Corsi.

Con reclamo del 17.05.2023, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, la soc. U.S.D. Breno ha chiesto al Giudice Sportivo di infliggere alla società consorella U.S. 1913 Seregno Calcio s.r.l. la punizione sportiva della perdita con il punteggio di 0-3 della gara disputata il 14.05.2023 (playout campionato di serie D, girone B).

Quest’ultima ha prodotto controdeduzioni, con le quali ha chiesto il rigetto del reclamo.

Con il primo motivo, la reclamante sostiene che il calciatore Konate Dramane – tesserato nella stagione 2022/2023 una prima volta come professionista dalla società Hellas Verona il 2.8.2022; una seconda volta (sempre come professionista) da una società albanese il 5.8.2022; una terza volta come non professionista dalla società Aglianese Calcio il 2.9.2022 ed infine una quarta volta (ancora come non professionista) dalla U.S. 1913 Seregno Calcio – non avesse titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo, considerato il novellato art. 95, comma 2, NOIF.

Con il secondo motivo la reclamante contesta che la legittima partecipazione del calciatore alla gara possa conseguire automaticamente alla sua assunzione della qualità di tesserato con l’inserimento della relativa posizione nei tabulati federali. Ciò perché il tesseramento decorrerebbe in automatico e senza alcun controllo, dal giorno successivo alla richiesta di inserimento della documentazione relativa al calciatore nel portale web.

Secondo tale ricostruzione, sarebbe la società sportiva, con la mera richiesta, a stabilire la decorrenza del tesseramento, mentre la LND si limiterebbe a verificare la completezza della documentazione prodotta dalle società, senza svolgere alcun controllo in merito ai tesseramenti.

Ritiene la Corte che il reclamo sia infondato e meriti, pertanto, di essere rigettato.

La Corte ha infatti ritenuto che la legittimazione del calciatore a partecipare alle gare del campionato consegua, in via automatica, alla sua assunzione della qualità di tesserato, con l’inserimento della relativa posizione nei tabulati federali: da cui “la spendibilità in ambito federale della posizione del calciatore, ciò rispondendo ad un’esigenza di funzionalità dell’intero sistema, in quanto finalizzata a rendere conosciute o comunque conoscibili a tutte le società che partecipano al medesimo campionato, nonché agli altri soggetti interessati, le posizioni di tesseramento dei singoli calciatori e la regolarità della loro partecipazione alle competizioni”.

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