Rigettato il ricorso di Veritas per il pagamento della TARI relativa all’anno 2018

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Nel contenzioso, Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi Veritas S.p.A. è affiancata dagli avvocati Massimo Lotti, Domenico Giuri e Andrea Codemo; la Ditta Ferrato Nautica è assistita dall’avvocato Pierfrancesco Zampieri.

Con sentenza n. 753/8/2021, depositata in data 8 giugno 2021 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla “Ferrato Nautica Service di Ferrato Filippo” – che aveva originariamente impugnato l’avviso di pagamento n. 700006349929 nonché il sollecito di pagamento n. 700689838, emessi dalla società Veritas S.p.A., aventi ad oggetto la TARI per l’anno 2018 – riduceva del 40% la tariffa relativa al 3° trimestre 2018 e confermava, per il resto, la decisione di primo grado in forza della quale era stata integralmente rigettata l’ impugnazione proposta dal contribuente.

Ad avviso dei giudici di appello, secondo quanto testualmente affermato in sentenza, non poteva non rilevarsi: “come la situazione illustrata dal contribuente, relativamente alle aree e alla loro diversa utilizzazione, abbia necessità di essere valutata con più attenzione dalla ditta Veritas la quale (…) non può limitarsi a porre in opera un cassonetto a 350 m di distanza. (…) Dette caratteristiche, fermo restando che comunque la tassa è dovuta, richiederebbero una maggiore attenzione e più puntuali misure operative, la cui carenza giustifica ai sensi dell’art. 59 comma 4, come sopra citato, la riduzione del 40% della tariffa”.

Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, basato su sette motivi, la Veritas S.p.A., cui resiste con controricorso la “Ferrato Nautica Service di Ferrato Filippo” la quale ha, anche, depositato una memoria.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di euro 1.800,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

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