Respinto il ricorso di Silpa contro il Comune di Albiano per le premialità da accorpamenti di lavorazione

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Nel contenzioso, Silpa – Società Industria Lavoratori Porfido S.r.l. è affiancata dagli avvocati Alessio Petretti e Andrea Maria Valorzi.

Con atto notificato in data 31 ottobre 2019 e depositato il successivo 20 novembre Silpa – Società Industria Lavoratori Porfido S.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza T.R.G.A. della Provincia di Trento 8 agosto 2019 n. 109 con cui si è rigettato il ricorso proposto dall’odierna appellante avverso la delibera della giunta del comune di Albiano n. 179 del 20 settembre 2018, con la quale è stata respinta l’istanza presentata dalla società ricorrente, unitamente alla società Dossalt s.r.l., in data 26/30 luglio 2018 per la riforma in autotutela della delibera della giunta comunale n. 100 del 31 maggio 2018, nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di accesso alla premialità di cui al punto 2b) della delibera del consiglio comunale del comune di Albiano n. 22 del 31 ottobre 2017, avanzata dalle predette società, nonché avverso ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi la delibera n. 100 del 31 maggio 2018 e il parere reso dal Consorzio dei Comuni Trentini con nota del 22 agosto 2018, citato nella delibera n. 179 del 20 settembre 2018.

A seguito di tale delibera giuntale la Silpa, con istanza presentata in data 26/30 luglio 2018, richiedeva al comune di riformare in autotutela la delibera stessa, nella parte in cui era stata negata la proroga del termine di durata della concessione, evidenziando che per accedere al beneficio si richiedeva – in via alternativa alla costituzione di un consorzio – l’impegno dei soggetti interessati a porre in essere un processo di riorganizzazione aziendale “volto a promuovere gli accorpamenti per la prima lavorazione nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 34 della L.P. n. 7/2006” e che la rete di imprese fosse uno strumento senz’altro idoneo a tal fine.

Il Comune con la delibera di giunta n. 179 del 20 settembre 2018 ha rigettato integralmente l’istanza di riesame.

La società Silpa ha dunque impugnato la delibera giuntale n. 179 del 2018.

Il giudice di prime cure con la sentenza oggetto di gravame ha rigettato il ricorso, disattendendo tutte le articolate censure – evidenziando in particolare come la prospettazione attorea, sottesa a tutti e due i motivi di ricorso, contrastasse con il chiaro tenore letterale della delibera del Consiglio comunale n. 22 del 31 ottobre 2017 al punto 2b), non impugnata dalla parte e non estensibile in via analogica, stante il carattere eccezionale delle norme relative alla concessione di agevolazioni – ed assorbendo l’eccezione di irricevibilità formulata dal Comune.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, rigetta l’appello incidentale e l’appello principale.

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