Nuova sconfitta dello Stato centralista: la Corte costituzionale dà ragione al Veneto

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luca zaia microfoni 1Zaia: “la Corte ha sentenziato l’illegittimità della legge di stabilità. Così s’impedisce ai furbi di sfruttare ancora gli onesti”

Nuova tappa del conflitto che vede protagonisti lo Stato centralista italiano e le autonomie regionali e provinciali: la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità della legge di stabilità.

La notizia della sentenza n. 176 del 2 luglio scorso fa venire il sorriso a Zaia, in questi giorni impegnato al massimo nella difesa delle prerogative regionali nei confronti delle ingerenze del Governo Monti: “avevamo ragione noi e siamo riusciti a spezzare una logica giuridica ingiusta e penalizzante. E’ illegittimo l’articolo 5 bis del decreto legge n. 138 del 2011, relativo a misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, poi convertito in legge n. 148/2011, attraverso il quale il Governo assicurava ingiustamente a cinque Regioni meridionali – Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia – di poter effettuare degli investimenti sforando il tetto del patto di stabilità a danno delle Regioni più virtuose. Ne consegue che anche la legge di stabilità 2012 dello Stato è in parte illegittima”.

“Eravamo assolutamente convinti delle nostre ragioni – afferma con soddisfazione il presidente veneto Luca Zaia –, perché era parsa da subito incostituzionale, oltre che priva di ogni e qualsiasi logica di buon senso, la scelta del Governo di far pesare su chi amministra con correttezza, lungimiranza e responsabilità, il lassismo e le inefficienze di talune Regioni”.

La Regione del Veneto, nel novembre 2011, aveva impugnato vari articoli del decreto legge 138, sostenendo che in particolare il 5 bis, aveva solo apparentemente lo scopo di predisporre strumenti di sviluppo territoriale tali da attuare una perequazione finanziaria tra le Regioni, ma di fatto introduceva un meccanismo di finanziamento indiretto a destinazione vincolata tale da favorire proprio quelle meno virtuose, consentendo loro di eccedere in termini di competenza e di cassa i limiti di spesa fissati dalla normativa. “Ciò avrebbe significato – spiega Zaia – che le Regioni come il Veneto, proprio per aver tenuto, nel pieno rispetto delle leggi, in perfetta regola i propri conti, non solo non avrebbero beneficiato in alcun modo del finanziamento indiretto, ma avrebbero addirittura dovuto contribuire ai maggiori oneri determinati da tale meccanismo, a tutto vantaggio di chi i propri i conti non ha voluto o saputo tenerli. In sintesi, sarebbe stato il danno e la beffa”.

E tutto ciò in assoluto spregio, aveva rilevato il Veneto nel ricorso che la Corte Costituzionale ha ritenuto fondato, del principio della piena responsabilità finanziaria di ciascun ente in relazione alle funzioni di cui è titolare, sancito dall’articolo 119 della Costituzione, che prevede solo due ipotesi di perequazione, ma entrambe a carico dello Stato.

La Consulta ha ritenuto “non pertinenti” le eccezioni sollevate dall’Avvocatura dello Stato, chiamata dal Presidente del Consiglio dei ministri a difendere il provvedimento, concentrate sul fatto che la norma garantiva il contenimento della spesa pubblica e il risanamento del debito, obiettivi al cui perseguimento, sosteneva l’Avvocatura, sono tenute a collaborare anche le Regioni in base al sistema di solidarietà. Ma la conclusione dei “giudici delle leggi” è che “l’analisi letterale e sistematica della norma impugnata porta dunque a concludere che essa non si limita ad autorizzare la spendita dei fondi integrativi dei contributi comunitari in deroga alle prescrizioni del patto di stabilità, ma attribuisce piuttosto le conseguenze finanziarie di tale disposizione allo Stato e alle altre Regioni, al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza dei tetti. È proprio questa “chiamata in solidarietà”, lamentata dalle ricorrenti, che rende concretamente possibile ed attuabile la deroga contenuta nel comma 1 dell’art. 5-bis, gravando dei correlati oneri non solo lo Stato ma anche le altre Regioni”.

La Regione del Veneto, inoltre, nel suo ricorso, aveva evidenziato un ulteriore profilo di illegittimità per l’irrazionale preferenza riconosciuta alle sole “regioni dell’obiettivo convergenza e del piano per il sud”: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

“Fa davvero piacere constatare che la Corte Costituzionale abbia condiviso il nostro punto di vista – ribadisce Zaia – e impedito allo Stato di riconoscere ingiustificati privilegi a chi ne ha già avuti sin troppi e per di più ai danni di chi ha sempre fatto il proprio dovere. Possiamo capire la ‘chiamata in solidarietà’, ma questa non può trasformarsi in continua fregatura per le amministrazioni e i cittadini seri e corretti. Mi auguro che questa sentenza segni una svolta e che i concetti di responsabilità e giustizia diventino un patrimonio più diffuso, dallo Stato alle diverse Regioni del Paese”.

“Questa sentenza – conclude il Governatore veneto – esplicitando il sacrosanto principio che il legislatore nazionale non può fissare ingiustificati privilegi e diseguaglianze a vantaggio delle Regioni meno virtuose, rafforza la mia opinione che il D.L. 95/2012 sulla revisione della spesa ha spiccati profili di incostituzionalità che la Regione del Veneto è già pronta a far rilevare”.