Secondo la Cassazione il Comune di Rubano deve il rimborso ICI all’azienda

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Rubano (Padova). È stata la sezione tributaria civile della Suprema Corte, presieduta dal giudice Domenico Chindemi, a dare definitivamente ragione a due società a cui il Comune di Rubano aveva negato il rimborso dell’imposta ICI.

Si tratta delle società Ecofin Sas dell’ing. Giuseppe Rocco e di Firm Services Srl, entrambe difese dall’avvocato Umberto Santi dell’omonimo studio legale in Padova, che hanno visto riconosciuto il proprio diritto al rimborso dell’ICI contro il Comune di Rubano, difeso dal prof. avvocato Loris Tosi dell’omonimo studio legale in Venezia – Mestre, con l’avvocato romano prof. Giuseppe Marini.

La vicenda, nata da un’istanza di rimborso ICI al Comune di Rubano, per gli anni di imposta dal 1993 al 1997, a nome della società Sida spa – nei cui diritti nel frattempo sono subentrate le società Ecofin e Firm Services – riguarda “un immobile – si legge in sentenza – per il quale aveva presentato domanda di accatastamento con conseguente attribuzione nel novembre 1999 di rendita catastale inferiore al valore contabile presa in considerazione per il calcolo dell’ICI per le annualità sopra indicate.”

“IL COMUNE DI RUBANO HA PERSO IN TUTTI E TRE I GRADI DI GIUDIZIO”

Sia la commissione Tributaria Provinciale di Padova che quella del Veneto in appello, chiamate a pronunciarsi sul fatto che il Comune di Rubano aveva respinto l’istanza di rimborso, hanno dato ragione alle società contribuenti. Ma il Comune di Rubano, persistendo nelle proprie pretese, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando nel merito che “il giudice di secondo grado ha erroneamente ritenuto che la richiesta di rimborso dovesse essere accolta in quanto la rendita catastale attribuita a seguito di domanda di accatastamento era inferiore al valore contabile senza considerare che la rendita catastale fosse operante solo a partire dal momento della sua attribuzione.”

“IL RIMBORSO ICI È DOVUTO”

Così la Suprema Corte, con sentenza del 23 marzo scorso, ha accolto le tesi dell’avvocato difensore delle due società contribuenti Ecofin e Firm Services, ed ha respinto il ricorso del Comune di Rubano dichiarandolo infondato sulla base del noto principio della “decorrenza retroattiva, ai fini dell’adeguamento dell’imposta ICI, dal momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale.”
In particolare “In tema di ICI e con riferimento a fabbricati non iscritti in catasto, posseduti da imprese e distintamente contabilizzati – continua la sentenza che riporta un principio noto dal 2010 – l’art. 5, terzo comma, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha previsto, fino alla attribuzione della rendita catastale, un metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili; pertanto, fino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, il proprietario del fabbricato di categoria D è tenuto ad applicare il regime del valore contabile, mentre dal momento in cui fa la richiesta egli, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova, derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicché può avere il dovere di pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tal senso) o il diritto di pagare una somma minore e chiedere il relativo rimborso nei termini di legge.”

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